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Bonus fotovoltaico: come e quando è possibile richiederlo

   

Bonus fotovoltaico: come e quando è possibile richiederlo

Chi vuole optare per il fotovoltaico a casa, per ridurre i costi delle bollette, può contare su una serie di incentivi. Scopri quando e come richiederli.

Il più noto tra i bonus che permettono di installare impianti fotovoltaici è senz’altro il superbonus 110. Bonus che copre un vasto ventaglio di misure, tra cui anche l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, che rientrano tra i cosiddetti interventi trainati. Facciamo un passo indietro.

Per accedere al 110, infatti, occorre innanzitutto prevedere interventi di efficienza energetica come l’isolamento termico o la sostituzione delle caldaie. Sono i cosiddetti lavori trainanti, senza cui non si accede al bonus.

A questi poi si possono aggiungere i lavori trainati, categoria in cui rientra anche l’installazione di pannelli fotovoltaici. Chiaramente ci sono delle regole da rispettare: il superbonus si può utilizzare per il fotovoltaico solo:

  1. sui condomini, sulle parti comuni dell’edificio;
  2. sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio stesso;
  3. sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti.

Ma ciò non significa che il fotovoltaico si possa piazzare solo sui tetti. Come chiarito dal Fisco, il bonus  fotovoltaico può essere utilizzato anche se l’installazione dell’impianto rinnovabile è effettuata su un’area di pertinenza del condominio, ad esempio le pensiline del parcheggio esterno.

E c’è anche un’altra condizione da rispettare: è necessario cedere al Gestore dei servizi energetici (GSE) l’energia non auto-consumata in sito o l’energia non condivisa per l’autoconsumo.

Bonus fotovoltaico per nuove costruzioni

L’accesso all’incentivo maggiorato, infatti, di norma è consentito per le opere realizzate su edifici già esistenti. Nel caso in questione – chiarisce invece il Fisco – l’installazione dell’impianto può beneficiare del superbonus, a condizione però che sia eseguita congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi all’agevolazione, prima dell’accatastamento dell’edificio e a condizione che le date delle spese sostenute per l’intervento trainato siano ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Bonus fotovoltaico anche sul tetto adiacente

In un intervento di riqualificazione energetica su un edificio detenuto in comodato d’uso, il titolare potrà beneficiare del superbonus anche per l’impianto solare fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato attiguo. E’ quanto chiarisce il Fisco con la risposta 614 del settembre 2021.

Limiti di spesa

Qui il Fisco conferma che, per l’installazione di pannelli solari, insieme a un ascensore per disabili, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per kW. Cosa succede se un’abitazione è divisa tra due comproprietari e uno di questi paga gli interventi mentre l’altro è titolare dell’utenza e della convenzione con il Gse?

Nel chiarimento contenuto nella risposta n. 545 del 4 novembre 2022 l’Agenzia delle entrate fa luce su un caso specifico: quello in cui il comproprietario di un immobile è anche il committente dei lavori, intestatario delle fatture e colui che ha effettuato i pagamenti, mentre l’utenza elettrica e il contratto con il GSE per l’energia non autoconsumata sono intestati all’altro comproprietario dell’unità, che è anche l’unico residente nell’abitazione. In questo caso, chiarisce il Fisco, è possibile accedere al bonus 110%.

Fonte dell’articolo fasi.eu/it